Accisa per depositi commerciali di prodotti energetici

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L’Agenzia delle Dogane, mediante la Risposta n.1 del 22 gennaio 2020 ha stabilito che la categoria dei depositi commerciali di prodotti energetici gestiti ex art. 23 c. 3-4 D.Lgs.  504/95, non è compatibile con la fattispecie di esclusione dall’applicazione dell’accisa prevista dall’art. 22 D.Lgs. 504/95, per carenza dei requisiti di legittimazione.
Anche lo svolgimento di attività di miscelazione di prodotti energetici non può valere a far assumere all’esercizio del deposito fiscale i caratteri oggettivi propri di uno stabilimento di produzione.
Ne consegue che, sul prodotto impiegato in tali impianti di mero stoccaggio, per operazioni di riscaldamento necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti, è dovuta l’accisa.
Nel caso su cui sono state chiamate ad intervenire le Dogane, l’esercente deposito commerciale, autorizzato alla gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale, ha chiesto di riconoscere quale consumo connesso alla produzione quello del gasolio impiegato per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti, assumendo l’effettuazione di talune attività di miscelazione.

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