L’Amministrazione Finanziaria, grazie alla Risposta AE 30 gennaio 2020 n. 16, ha stabilito che Il finanziamento erogato dalla Regione, espressamente definito “aiuto” dal bando regionale, può essere ritenuto, in virtù di tale qualificazione, un contributo pubblico e, quindi, una semplice movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.L’erogazione in questione, infatti, possiede il primo dei criteri individuati dalla Circ. AE 21 novembre 2013 n. 34/E per definire se l’erogazione proveniente da una PA è un contributo o un corrispettivo: il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lettera a) secondo cui “Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o meno) definisce l’erogazione come aiuto o come agevolazione è, pertanto, agevole affermare che l’insieme di regole da applicare è quello proprio dei contributi pubblici e non quello dei contratti”.
Il documento di prassi presenta anche una serie di indicazioni in ordine alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i contributi pubblici. A tal proposito, con riferimento alle istruzioni fornite con la Circ. AE 11 maggio 2015 n. 20/E e il dettato dell’art. 19 c. 1 DPR 633/72, le Entrate hanno confermato che per la detraibilità è necessario che gli acquisti riguardino l’attività economica esercitata e tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. Giacché come riportato dalla Circ. AE 11 maggio 2015 n. 20/E, “qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’ente di formazione destinatario dei contributi esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA… non compete alcuna detrazione d’imposta.
Nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati promiscuamente, vale a dire impiegati per realizzare (nello stesso anno) sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, in base all’art. 19 c. 4 DPR 633/1972, per l’IVA assolta su tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Come chiarito con la Circ. AE 24 dicembre 1997 n. 328/E, in merito al criterio di ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e la quota indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato purché sia oggettivo e coerente in considerazione della natura dei beni e servizi acquistati”.