Chiarimenti Stock option

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Il Fisco, con la Risposta n.23 del 5 febbraio 2020 ha stabilito che il reddito derivante dall’esercizio dei diritti di opzione per la partecipazione a piani di stock option è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente prevista dall’art. 49 TUIR e disciplinata dal successivo art. 51 TUIR.
L’Amministrazione Finanziaria, infatti, ha risposto all’interpello posto da una società di diritto inglese, non quotata in un mercato regolamentato, che opera in qualità di capogruppo di varie società operative nel campo dell’IT, situate in vari Paesi del mondo, tra le quali vi è una società italiana. Nel caso in cui il diritto di opzione per la partecipazione a piani di stock option non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante è determinato dal momento di esercizio di tale diritto, ovvero alla data di exercising, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi. Le Entrate hanno poi chiarito che, per quanto concerne la determinazione della base imponibile, le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo uguale alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR, al momento dell’esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa.

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