Trattamento perdite Regime di cassa per cessazione attività

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L’Erario con la Risposta del 10 febbraio 2020, la n.45 ha stabilito che il contribuente in contabilità semplificata, passato dal principio di competenza a quello di cassa, in caso di intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell’attività, può compensare l’intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.
L’Amministrazione Finanziaria, per scongiurare un’ingiustificata penalizzazione, ritiene che l’intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell’attività consente di riconoscere in compensazione l’intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.
Il contribuente, pertanto, nel periodo di imposta di cessazione dell’attività, può dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d’impresa rinvenienti dal periodo di imposta antecedente (2017), generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d’imposta 2017, in virtù dell’applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata ad opera della Legge di Bilancio 2017.

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