L’Amministrazione Finanziaria con Ris. AE 11 febbraio 2020 n. 7/E, stabilisce che le novità al regime forfettario recate dalla Legge di Bilancio 2020,
ovvero il limite a 20 mila euro per le spese per il personale e la soglia a 30 mila euro di redditi da lavoro dipendente, operano già dal periodo d’imposta 2020:
i contribuenti che nel 2019 hanno superato i nuovi limiti previsti non possono accedere al regime forfetario nel 2020.
Come noto, l’ultima manovra finanziaria ha introdotto due modifiche alla disciplina del regime forfetario:
- per quanto riguarda i requisiti di accesso, ha stabilito che i contribuenti applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (art. 1 c. 54 L. 190/2014);
- per quanto concerne le cause di esclusione, ha previsto quale causa ostativa all’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro (art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014).