Limiti ad agevolazione contratti di leasing e cessione in blocco di immobili

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L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n. 54 del 12 febbraio 2020 ha stabilito che l’agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing qualora gli stessi immobili pervengano per effetto di una cessione in blocco, può essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziario), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato.
In base alla Legge di Stabilità 2011 si leggono alcune modifiche alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del contratto. La norma prevede che alle cessioni, «effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa».
Il legislatore ha voluto così non aggravare gli effetti fiscali di un determinato assetto negoziale, assicurando così una sostanziale equivalenza tributaria tra l’acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario, d’altro lato, proprio per le ipotesi di cessioni svolte dalle banche o da altri intermediari finanziari, nei riguardi di ogni acquirente, aventi ad oggetto immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria, risolti per inadempienza dell’utilizzatore, la previsione agevolativa in commento è stata introdotta con l’intento di agevolare, dal punto di vista fiscale, la dismissione di tali beni, assicurando alla società stessa di proseguire nella sua attività “tipica” di leasing immobiliare. Infatti l’agevolazione non interessa la cessione dell’immobile in sé, quanto piuttosto la società di leasing la quale, avendo risolto il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, decide di cedere l’immobile.
Il beneficio risulta così applicabile esclusivamente al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziario), per effetto della particolare provenienza dell’immobile acquistato

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