Responsabilità liquidatore di società di capitali

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La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, ci fossero creditori insoddisfatti, il liquidatore è illimitatamente responsabile nei loro riguardi per quei debiti che sono comunque già provati nella loro sussistenza, pur non risultando dal bilancio finale di liquidazione e il loro mancato pagamento è dipeso da colpa del liquidatore.
Comunque è compito dei creditori dimostrare che il liquidatore abbia operato violando il principio della par condicio creditorum: a tal riguardo devono dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all’incarico ricevuto e devono provare il danno loro causato dall’inadempimento del liquidatore.
Al ché il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di aver svolto un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, di aver adempiuto all’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituenti la c.d. massa passiva) e di aver effettuato i relativi pagamenti, con conseguente azzeramento della massa attiva, senza ledere il diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri, salve le cause legittime di prelazione (ai sensi dell’art. 2741 c.c.).

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