Debiti Tributari: sospensione versamenti esclusivamente per la zona rossa Coronavirus

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All’interno delle zone rosse interessate dal Coronavirus sono state sospese le trasmissioni di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
Questo è quanto si afferma nella nota stampa diffusa dell’Agenzia delle Entrate e destinata a dare immediata applicazione alle disposizioni del DM 24 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
La sospensione nello specifico è relativa a cittadini, professionisti, imprese (persone fisiche e giuridiche) ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei seguenti Comuni:
  • Codogno;
  • Castiglione d’Adda;
  • Casalpusterlengo;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • Somaglia;
  • Bertonico;
  • Terranova dei Passerini;
  • Castelgerundo;
  • San Fiorano;
  • Vo’ Euganeo.
Fanno parte della sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Durante il corso della  sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi Comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

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