La Risposta n.24 fornita dall’Agenzia delle Entrate a specifico interpello chiarisce che, in caso di decadenza dal beneficio della rivalutazione agevolata, a causa del mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine di legge (prima cinque e ora dieci anni), il credito d’imposta, pari all’imposta sostitutiva versata, a cui ha diritto il decaduto, si può godere direttamente in compensazione ricorrendo al modello F24.
L’interpello è stato presentato da un contribuente decaduto dal beneficio previsto dalla procedura di rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1 commi da 473 a 475 L. n. 266/2005), attivata dal contribuente nel 2005.
Le disposizioni di cui sopra, garantivano il versamento di un’imposta sostitutiva, pari al 19% dell’importo da rivalutare, e l’obbligo di far ricorso all’area per finalità edificatorie entro cinque anni dalla rivalutazione, termine che, l’art. 29, comma 8-ter, del D.L. n. 216/2011, ha elevato a dieci anni.
La nuova Risposta da parte dell’Erario sancisce che “In caso di mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine di cinque anni si applica l’art. 3, comma 3, del suddetto D.M. n. 86/2002, che ha riconosciuto al contribuente il diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previo ripristino del valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione. Pertanto, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, l’istante ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante il canale telematico Entratel, indicando il codice tributo 1812 e l’anno 2016”.