Il Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, presenta delucidazioni in relazione al trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di 8.
- Il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto sancito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122,ai fini IRPEF non ricadono sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici) previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
- Per vero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati.
- Sarà onere ricedente in capo al datore di lavoro verificare suddetti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.