L’Agenzia delle Entrate attraverso la Risposta n.70 ha chiarito che la participation exemption, ovvero le operazioni di trasformazione non determinano la fine del cosiddetto holding period.Si ricorda che quest’ultimo è determinato dai dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione richiesti ai fini del regime PEX.
Il caso Si ricorderà che, l’art. 87 del T.U.I.R. determina l’esclusione (nell’attuale misura del 95%) delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, residenti come anche non residenti, in presenza dei requisiti ivi previsti. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo (“ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”) il dubbio applicativo evidenziato dal richiedente con l’interpello inerisce la possibilità che il ccosiddetto holding period sia stato terminato da due operazioni di trasformazione societaria messe in atto.
Le Entrate Per quanto concerne il disposto della lettera a), l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla prassi inserita nella Circolare del 4 agosto 2004, n. 36/E in cui sono descritti i riflessi che le operazioni straordinarie possono determinare sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui al citato art. 87 per ottenere l’esenzione delle plusvalenze.
Relativamente al requisito di cui alla lettera a), la Circolare ha stabilito che, in tema di conferimenti effettuati in neutralità ai sensi dell’art. 176 del T.U.I.R., “il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”.
Questi principi sono valevoli anche per le operazioni straordinarie di fusione e scissione, giacché queste determinano un effetto di sostanziale successione tra soggetti, secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale.
La circolare può così concludere che “il soggetto avente causa nell’operazione straordinaria valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa”.
Alla luce di quanto affermato, l’Agenzia, “in linea con i citati precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’art. 170 del T.U.I.R.”, ha ritenuto che le stesse “non interrompano, ai fini del computo del requisito di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del T.U.I.R., il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando”.