All’interno della Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo (Serie Generale n. 57/2019) ha trovato pubblicazione il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, attuativo della direttiva (UE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come anche per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.Nello specifico, si determina che, nell’arco di sette anni, gli ordinamenti nazionali superino le disparità vigenti tra i titolari di marchi di certi paesi rispetto a quelli di altri. Durante tale periodo, il decreto prevede diverse modifiche al Codice italiano di proprietà industriale, facilitando il deposito di marchi inconsueti e non tradizionali, come quelli olfattivi o luminosi.
Al fine di agevolare la registrazione di queste particolari tipologie, il deposito di un marchio, non sarà necessaria la sua riproduzione grafica (basterà la sua rappresentazione nell’Ufficio italiano marchi Uibm); in aggiunta, l’onere della prova dell’utilizzo di un marchio non ricadrà più su chi ha avanzato l’istanza.
Per quel che concerne l’uso non autorizzato di marchi altrui, è prevista anche la liceità di segni non distintivi.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati secondo quanto stabilito dalla normativa previgente avranno la possibilità di avanzare richiesta all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.