Tempi rapidi per certificare processi Multicassa

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L’Agenzia delle Entrate tramite la Risposta n. 13 a una richiesta di consulenza giuridica che punta a fornire delucidazioni in merito alla deadline delle certificazioni di processo prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 (e ora giunte alla Versione 6.0 – Agosto 2018).
L’Ente ha stabilito così che la certificazione dei processi cui sono obbligati gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che svolgono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa, deve essere effettuata entro i termini di decorrenza dell’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri:
  • entro il 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, e, per tutti gli altri, entro il 1° gennaio 2020.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, anche in mancanza di una chiara indicazione sui tempi di prima applicazione, dalle suddette Specifiche Tecniche, “emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.
In caso contrario si ammetterebbe l’utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti e modificabili arbitrariamente, in ipotesi per ricondurli a diritto anche solo prima della richiamata certificazione. Ciò che non può essere.”.
Maggiormente articolata è la situazione in cui si sono venuti a trovare i soggetti che, sino al 31 dicembre 2018, hanno applicato l’art. 1, commi da 429 a 432, L. n. 311/2004 (imprese operanti nel settore della grande distribuzione che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri):
  • questi soggetti avevano l’obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi di dicembre 2018 entro il 15 gennaio 2019 ed eventualmente sostituirli entro febbraio 2019, facendo coesistere due diversi meccanismi (laddove nelle more fosse stata esercitata l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015).
La criticità è all’origine delle oggettive difficoltà nelle modifiche dei sistemi, nella loro tempestiva predisposizione e conseguenti ritardi nell’iter di certificazione. A tal proposito, per le Entrate, “va comunque notato, da un lato, che la fase di sovrapposizione tra le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, che il legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi successivi”.

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