L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per quel che concerne le attività di controllo, si sono palesate questioni operative riguardo la possibilità di considerare l’eccedenza di rendimento nozionale in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione e in relazione alle modalità di riconoscimento di tale eccedenza.L’Agenzia delle Entrate si è concentrata sullo scomputo dell’eccedenza ACE in accertamento, precisando come, per quel che riguarda l’accertamento con adesione, risulti doveroso «considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento». In base ai principi seguiti dal Fisco, «si ritiene che l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente».
Alla luce di quanto riportato nella Circolare, in materia procedimento di accertamento con adesione, il contraddittorio rappresenta la sede adeguata per operare il riconoscimento dell’eccedenza di ACE.
L’eccedenza di rendimento nozionale deve:
- palesarsi nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica,
- trovarsi nei periodi d’imposta successivi
- risultare ancora non utilizzata, e pertanto disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.