La richiesta era stata avanzata da un’azienda operante nel settore della distribuzione sul territorio nazionale di farmaci, che vorrebbe godere del credito d’imposta a beneficio delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. La società, per ottener ciò, deve svolgere uno studio clinico, nel quale rivestono una certa importanza le attività di monitoraggio e supervisione. Questa analisi è stata a lei commissionata da un commissionario esterno. La società chiede di sapere se tale attività potrà fruire del beneficio, pur ritenendo che essa rientri tra quelle agevolabili ai fini della fruizione del credito di imposta in argomento.La Risposta ad interpello n. 83, pubblicata il 26 marzo ha permesso all’Agenzia delle Entrate di stabilire che anche le attività di ricerca e sviluppo subappaltate da un commissionario esterno ad un’impresa residente in Italia possono rilevare ai fini del credito di imposta R&S.
La Fiscalità Generale ha chiarito che «in via di principio possono considerarsi rilevanti ai fini del credito d’imposta solo le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca (nel caso di specie: la sperimentazione clinica in una delle sue fasi rilevanti). Per converso, devono ritenersi non rilevanti ai fini del credito d’imposta le attività non direttamente ricollegate alla conduzione della sperimentazione clinica».
Per quanto riguarda il caso specifico, per l’applicazione del credito di imposta R&S la società dovrà distinguere le attività da essa svolte per l’esecuzione del contratto e quelle che a sua volta essa commissiona con i centri di ricerca italiani, precisando a tal proposito che: «deve ritenersi che per il calcolo del credito d’imposta spettante al soggetto commissionario non possano assumere rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che lo stesso soggetto commissionario subappalti ad altri soggetti; tuttavia, qualora le attività di ricerca e sviluppo siano subappaltate dal soggetto commissionario ad altri soggetti, pur sempre residenti nel territorio dello Stato, l’eventuale diritto al credito d’imposta può essere fatto valere, in via di principio e alle stesse condizioni previste dalla disciplina agevolativa, direttamente dal soggetto che esegue tali attività in subappalto».