L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n.101 dell’8 aprile 2019, stabilisce che, la violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi cosiddetti black list, è definibile facendo ricorso alle nuove procedure previste dal D.L. 119/2018: ovvero la definizione delle irregolarità formali (art. 9) e delle controversie pendenti (art. 6).Il quesito sollevato presso l’Amministrazione Finanziaria era relativo al fatto che la violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi cosiddetti black list fosse o meno definibile mediante la definizione delle irregolarità formali di cui all’art. 9, comma 1, D.L. n. 119/2018. In sostanza. Si chiedeva inoltre se con questa disposizione fosse possibile definire gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997 oggetto di controversia pendente.
Il Fisco al quesito ha dato risposta positiva, allargando la possibilità di definire gli atti in questione anche alla cd. “pace fiscale” (definizione delle controversie tributarie pendenti, prevista dall’art. 6 del citato D.L. n. 119/2018).
Infatti, per le Entrate, “Non si ravvisano preclusioni alla definizione delle violazioni commesse dall’istante per il tramite della regolarizzazione agevolata di cui all’art. 9, D.L. 119/2018. Peraltro, con riferimento alle controversie tributarie pendenti, la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, che riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie. In breve, gli atti di irrogazione sanzione oggetto di definizione agevolata possono essere definiti alternativamente ai sensi dell’art. 6 o ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018”.