Proroga anche per forfettari e regime di vantaggio

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n.64 del 28 giugno ha chiarito che la proroga al 30 settembre dei pagamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre, stabilita dal Decreto Crescita (art.12-quinquies DL 34/2019) a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, è applicabile anche ai soggetti che hanno aderito al regime forfettario, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Da ciò consegue che lo spostamento dei termini in oggetto riguarda soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, allo stesso momento:
  • svolgono, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività indipendentemente dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare inferiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Al concretizzarsi di queste condizioni, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

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