Estesi termini per emissione E-fattura

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Col Decreto Crescita, salgono da 10 a 12 i giorni per emettere fattura elettronica, dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio (art. 12-ter DL 34/2019 conv. n L. 58/2019).
Come si ricorderà questo parametro (art. 21 c. 4, DPR n. 633/1972) è stato già modificato più volte: dapprima fissato al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le 24 ore dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, è stato poi portato a 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni (art. 11, DL n. 119/2018) e quindi entro 12 giorni.
Fanno eccezione al nuovo termine alcune ipotesi specifiche (art. 21 c. 4, lett. a), b), c), d)  DPR 633/1972):
  • fattura differita: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento capace di identificare i soggetti tra cui si è svolta l’operazione ed avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/1996, come anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, svolte nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • fattura super-differita: per le cessioni di beni svolte dal cessionario nei riguardi di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  • prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi esteri: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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