L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta n. 227 dell’11 luglio 2019, ha stabilito che la nota di variazione in diminuzione emessa dal contribuente in regime forfettario a seguito di un accordo transattivo che ha ridotto il compenso spettante, può essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente.Tale accordo transattivo è inquadrabile nella categoria degli eventi “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, al ricorrere dei quali il cedente del bene o prestatore del servizio ha la possibilità di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (art. 26 c. 2 DPR 633/1972), purché la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria (art. 26 c. 3 DPR 633/1972).
Questa regola è valevole anche nell’eventualità in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfetario e, dunque, senza versare l’IVA (art. 1, c. 59. L. 190/2014).
Per ciò, l’operazione è ritenuta svolta alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario; tale regime troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione.