L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta del 16 luglio 2019 n. 249, ha chiarito che il titolare del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica ed antisismici (artt. 14 e 16 DL 63/2013) non può cedere il credito alla ditta individuale subappaltatrice degli interventi, di cui egli stesso è titolare.Infatti per l’Amministrazione Finanziaria, la cessione alla propria impresa concretizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese (da usare sino a concorrenza dell’imposta lorda) in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme.
Qualora ciò fosse permesso, scomparirebbe il requisito della “terzietà” necessaria con riferimento ai soggetti cessionari: la conseguenza sarebbe quindi di permettere al beneficiario, di scegliere (in alternativa alla detrazione) per la fruizione di un corrispondente credito di imposta.
E tale possibilità di opzione non è prevista dalla normativa di riferimento.