Requisiti soggettivi e oggettivi per conferimento di partecipazioni

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L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta n.290 del 22 luglio 2019, ha stabilito che è possibile applicare la disciplina sui conferimenti di partecipazioni qualora i conferenti, a fronte dei conferimenti eseguiti, ricevano quote o azioni della conferitaria e se tale società acquisisca il controllo della scambiata.
Occasione per l’Interpello n. 290 è stata offerta dal conferimento di partecipazioni in piena e nuda proprietà. Il conferimento avverrebbe in applicazione dell’art. 177 c. 2 del TUIR e l’aumento di patrimonio netto della società conferitaria avverrebbe per un importo perfettamente coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alle persone fisiche. L’art. 177 c. 2 del TUIR stabilisce che le azioni o quote ottenute dopo conferimenti in società con cui la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Per il godimento del regime fiscale stabilito dall’art. 177 c. 2 del TUIR è necessario che:
  • i soggetti scambiati/conferenti abbiano ricevuto azioni o quote della società conferitaria, a fronte dei conferimenti eseguiti;
  • con questi conferimenti, la società conferitaria abbia ottenuto il controllo della società scambiata ovvero aumentato la percentuale di controllo, grazie ad un obbligo legale o di un vincolo statutario.

L’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della richiamata disciplina, determina che il conferimento sia soggetto alle ordinarie regole impositive.

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