Enti non commerciali e fattura elettronica

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L’Agenzia delle Entrate predispone nuove FAQ in cui si affrontano le nuove regole di fatturazione elettronica, vigenti dal 1° gennaio 2019, e che interessano anche gli enti non commerciali e i futuri enti del Terzo settore.
Come noto, generalmente, l’obbligo di fatturazione elettronica è relativo a tutti gli enti che esercitano attività commerciali, sia istituzionali che secondarie, mentre gli altri enti non profit privi di partita IVA sono di fatto equiparati ai consumatori finali. Comunque, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, pro loco, bande musicali amatoriali, cori e compagnie teatrali amatoriali che applicano il regime agevolato della L. 398/91,  hanno la facoltà, alla luce di specifiche condizioni, di continuare ad emettere e ricevere fatture cartacee anche in relazione alle attività commerciali svolte.
Nell’eventualità di operazioni miste, commerciali e non, sorge l’interrogativo legittimo di come conciliare gli obblighi di emissione elettronica delle fatture con l’esonero previsto per le attività di carattere non commerciale, che seguono le regole dei privati. Si tratta di una questione tutt’altro che secondaria, in vista anche della piena efficacia della riforma del Terzo settore, la quale ammette la possibilità per gli enti di svolgere attività anche con modalità commerciali, sia istituzionali che diverse (secondarie e strumentali rispetto alle prime), ferma restando l’assenza di scopo di lucro e l’osservanza di precisi limiti.
Per quanto riguarda tali questioni l’Agenzia delle Entrate ha fornito le interessanti indicazioni operative, distinguendo a seconda delle caratteristiche dell’ente interessato (attività svolte, regime fiscale applicato ecc.).

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