Possibile integrazione richieste Rdc di marzo per la mensilità di ottobre, dal 4 al 21 ottobre

Home   /   Possibile integrazione richieste Rdc di marzo per la mensilità di ottobre, dal 4 al 21 ottobre
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso disponibile il messaggio n. 3568 mediante il quale presenta le modalità operative che i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza devono seguire per aggiornare e integrare i dati dichiarati con il precedente modello, allegato alla circolare n. 43/2019.
L’INPS, nello specifico, fa riferimento alla dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c-bis) del DL 4/2019, resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, come anche alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’art. 7 comma 3 del DL 4/2019.
L’Istituto precisa che le modifiche introdotte in sede di conversione dalla L. 26/2019 hanno avuto effetto anche sulle prime richieste presentate dal 6 marzo con il precedente modello, successivamente modificato e integrato. Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 1-bis del DL 4/2019, i soggetti che hanno richiesto il reddito di cittadinanza con il precedente modello hanno la possibilità di godere del beneficio temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero da aprile a settembre 2019.
Al fine di ottenere anche la mensilità di ottobre, il richiedente ha l’obbligo di aggiornare e integrare i dati dichiarati, non essendo quindi necessario presentare una nuova domanda. A partire dal 4 ottobre, l’INPS si premurerà di avvertire i beneficiari ai recapiti sms o e-mail indicati nel modello di domanda, della possibilità di procedere, in maniera semplificata, con le operazioni di aggiornamento visitando: https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.
Per completare l’aggiornamento, non è richiesto il possesso del PIN INPS, bensì bisognerà inserire il protocollo della pratica Rdc/Pdc, il proprio codice fiscale e il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms. Una volta autenticato e visualizzata l’informativa mediante la quale si informa circa le dichiarazioni aggiornare, ovvero i quadri F (Condizioni necessarie per godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di richiesta, il richiedente dovrà accedere alla pagina, inserire il flag richiesto e infine dichiarare di aver letto e preso atto dell’informativa privacy.
I soggetti che non svolgeranno la procedura di aggiornamento dei dati entro il 21 ottobre, vedranno il loro beneficio sospeso e non riceveranno quindi la mensilità di ottobre.

Archivio