L’Amministrazione Finanziaria con la propria risposta ad Interpello n.399 dell’8 ottobre 2019 ha ribadito il meccanismo di funzionamento della causa ostativa, pensata per scongiurare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.Come noto per la verifica della causa ostativa che impedisce l’applicazione del regime forfettario alle persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (art. 1 c. 57 lett. d-bis) L. 190/2014), è fondamentale l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, giacché il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfettario.
Generalmente, quindi, i contribuenti possono applicare per il 2019 il regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa deve verificarsi alla fine dello stesso anno e decadranno dal regime nel 2020 qualora ne sia accertata l’esistenza.
L’Amministrazione Finanziaria afferma che, per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2019, il contribuente può applicare il regime forfettario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza.
Nel caso di specie, la decadenza sarà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell’attività di lavoro autonomo entro la fine dell’anno, con chiusura della relativa Partita IVA. In aggiunta, qualora l’attività di lavoro autonomo che l’istante ha svolto nei confronti della società dovesse risultare un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, risulterebbe comunque impossibile applicare il regime forfettario in esame.