L’Amministrazione Finanziaria con la Risposta ad Interpello n.449 del 30 ottobre 2019 è intervenuta sugli effetti del versamento rateizzato – a seguito di comunicazione di irregolarità – dell’IVA periodica omessa sul riporto del credito annuale.
Il caso prevede che una società controllante che liquida l’IVA congiuntamente con una controllata (la cosiddetta “liquidazione IVA di gruppo”, art. 73 c. 3 DPR 633/72)
ha omesso il versamento del debito del primo trimestre dell’anno, pur avendolo esposto nella relativa Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche.
La stessa società, dopo la comunicazione di irregolarità, ha scelto di rateizzare in cinque anni l’ammontare.
Infatti, nel momento in cui i pagamenti non corrispondono alle imposte risultanti dalle comunicazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate procedere con una lettera di invito alla compliance, in modo che il contribuente possa comunicare eventuali anomalie o ravvedersi; in caso contrario, sarà destinatario di una comunicazione di irregolarità.
L’ammontare del credito IVA annuale consiste nella differenza tra l’IVA periodica versata e l’IVA dovuta, da indicare, in caso di liquidazione di IVA di gruppo, nel rigo VW33, dove non vanno considerati i pagamenti periodici omessi, ma si considera solo l’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni.
Per tale ultima eventualità, nel caso in cui i versamenti risultino fatti in forma rateale, bisogna riportare la quota parte d’imposta versata fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Il versamento delle rate successive, negli anni successivi determina l’emersione di un credito IVA – da indicare nelle rispettive dichiarazioni annuali – che, di conseguenza, nasce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.