Alienazione di immobili stabilita dal testamento

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La Risposta n.471 del 7 novembre da parte dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, in caso di beni immobili nell’attivo dell’eredità, è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e di autoliquidazione  delle relative imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui, nel testamento, venga previsto l’obbligo di alienare gli immobili stessi.
L’Amministrazione Finanziaria ha così spiegato che ricade sull’esecutore testamentario l’obbligo di trasmettere la dichiarazione di successione e, in quanto possessore dei beni dell’eredità, l’obbligo di pagare l’imposta di successione.
La fattispecie in esame configura, un legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i sui effetti in capo ai legatari solo dopo l’alienazione degli immobili a carico dell’esecutore.
Nel momento in cui si giunga al compimento della vendita e il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l’esecutore testamentario o i legatari avranno l’onere di trasmettere una dichiarazione integrativa, riportando il ricavato della vendita e la relativa imposta di successione sarà riliquidata (art. 28 c. 6 D.Lgs. 346/90).

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