Fattispecie e sanzioni fatture elettroniche scartate

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L’Amministrazione Finanziaria ha così chiarito che la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
  In più, si afferma che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento – in primo luogo determina l’applicazione delle sanzioni:
  • fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
A ciò si somma che il legislatore, per quanto riguarda il primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI, ha stabilito che le sanzioni individuate nell’art. 1 c. 6 D.Lgs. 127/2015:
  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.

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