Accordo di ristrutturazione pre 2016 senza solidarietà del cessionario

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n.21 del 6 dicembre 2019, ha stabilito che nel caso in cui una cessione avvenga nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti, la modifica operata dal D.Lgs. 158/2015 all’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda o di ramo di azienda posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016.
Le Entrate chiariscono che, ben prima dell’intervento legislativo del 2015, la Risoluzione AE 12 luglio 1999 n. 112/E aveva limitato la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole “cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici”, quali quelle effettuate nell’ambito delle procedure fallimentari.
Per quanto riguarda le procedure fallimentari, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’art. 16 c. 1 lett. g) D.Lgs. n. 158/2015, abbia carattere ricognitivo di un principio che si poteva desumere già in via interpretativa, come fatto dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto il principio, ora sancito con norma, è applicabile anche prima del 1° gennaio 2016. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per le procedure che, diverse dal fallimento, presentano quelle stesse caratteristiche che, individuate in via interpretativa prima della modifica operata dal D.Lgs. 158/2015, avrebbero già consentito di escludere l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/97.
Infine il Fisco ritiene che debbano essere incluse nella medesima condotta anche le cessioni di beni effettuate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. Anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la modifica operata dall’art. 16 c. 1 lett. g) D.Lgs. 158/2015 all’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 non ha tratti innovativi e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016.

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