Benefici “Dopo di noi”: il riconoscimento della disabilità grave come requisito

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L’Amministrazione Finanziaria con la Risposta n. 513 del  11 dicembre 2019 ha stabilito che i benefici introdotti dalla legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), non sono riconosciuti a favore dell’atto di dotazione contestuale alla costituzione del Trust qualora il beneficiario non goda ancora  dello stato riconosciuto di disabilità grave.
Una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave (allorché la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del Trust) si potrà richiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del Trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del Trust (art. 6 c. 1 e 6 L. 112/2016).
In base alle indicazioni fornite dalle Entrate, ottenuta la certificazione che attesti lo stato di disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92), gli atti successivi a tale certificazione che conferiscano beni e diritti nel Trust, (art. 6 c. 1 L. 112/2016) ovvero atti che trasferiscano beni e diritti in favore del Trust (art. 6 c. 6 L. 112/2016), potranno beneficiare delle agevolazioni previste.

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