L’Amministrazione Finanziaria (Principio di diritto AE 28 gennaio 2020 n. 2 di precisazione su alcune indicazioni fornite con la Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E) ha stabilito che per quanto concerne l’iper ammortamento (art. 1 c. 9 e ss. L. 232/2016) non si applica all’intermediario finanziario che risulti titolare – nella veste di locatore – di un contratto denominato come “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria.Questo accade poiché in questi contratti – noti come “locazione operativa” rispetto all’accezione rilevante ai fini dell’iper ammortamento – la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
Al contrario i soggetti ammessi all’agevolazione è formata da soggetti accomunati dal fatto di essere i soggetti che svolgono gli investimenti, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, assumendone i rischi e beneficiando allo stesso tempo dei benefici conseguenti l’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
Tutto ciò, escludendo dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio, riconosce, per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.
Una condizione che, alla luce delle ultime precisazioni, non interviene nel caso di locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari.