L’Amministrazione Finanziaria, mediante la Risposta n.24 del 5 febbraio 2020 ha stabilito che in caso di sentenza di condanna al pagamento di emolumenti arretrati a favore dei propri dipendenti, che nulla dispone in ordine agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, il sostituto dovrà assoggettare gli importi a tassazione separata (art. 17 c. 1 lett. b) TUIR), e, se non è a conoscenza dell’aliquota media IRPEF dei singoli dipendenti, potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.
Le indicazioni delle Entrate
L’art. 29 c. 1 lett. c) DPR 600/73 determina che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati, hanno l’obbligo di svolgere l’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’art. 21 TUIR, computando quale reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e “assimilato” (artt. 12 e 13 c. 1 – 2 TUIR).
Secondo tali richiamate disposizioni, il soggetto erogante/sostituto d’imposta deve assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza.