Studi di settore: nullo l’accertamento in caso di crisi

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I Giudici di legittimità con la Sentenza n. 4774 del 24 febbraio 2020 hanno stabilito che l’accertamento con gli studi di settore è nullo nel caso in cui lo scostamento dagli standard è superiore al 20%, a patto che venga verificata la presenza di una forte crisi.
Per gli Ermellini la procedura di accertamento tributario standardizzata mediante l’applicazione di parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
A tal proposito, il contribuente deve dimostrare, senza limitazione alcuna di mezzi e contenuto, la reale presenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

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