Nuova circolare online su Pace fiscale

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L’Agenzia delle Entrate, in data 1 aprile ha pubblicato la nuova Circolare n. 6/E, mediante la quale sono resi disponibili alcuni chiarimenti riguardo la definizione delle liti pendenti prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.
Come noto, lo strumento permette di chiudere definitivamente le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, versando:
  • il 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018;
  • il 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • il 40%  in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado di giudizio;
  • il 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado di giudizio;
  • il 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Qualora non risultino importi da versare, la definizione si perfeziona con la semplice trasmissione dell’istanza. La richiesta di accesso alla procedura è da inviare telematicamente entro il 31 maggio 2019. Entro la stessa data deve essere versato l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro.
Quello che fa la nuova Circolare è chiarire che possono godere della procedura i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.
Viene stabilito, nel dettaglio, che sono escluse le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. “In linea generale  non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette e per l’IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’IVA”, si può leggere nella Circolare.
Sono regolarizzabili, invece, i ruoli che vengono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione.

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