IVA di gruppo e fusione per incorporazione

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L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta ad interpello n. 25 del 6 febbraio, approfondisce la materia relativa al caso di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione.
  • Il quesito sottoposto è relativo al fatto se la società controllante possa procedere con la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo gestita dalla sua ex controllante (incorporata) dal momento della data di efficacia della fusione.
  • A detta dell’Agenzia, in primo luogo bisogna ricordare il principio generale secondo cui, in tema di trasformazioni sostanziali soggettive, si realizza una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all’operazione straordinaria.
  • L’Ente, nel caso in esame, ravvisa che, in capo alla società istante rimangono i requisiti che già presenti in capo alla società incorporata/ex controllante per l’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo anche successivamente all’operazione di fusione per incorporazione.
  • Ne consegue che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, già avviata a decorrere dal 2017, possa continuare, anche per il periodo d’imposta 2019, in capo alla società istante, con riferimento sia all’attività da quest’ultima svolta sia a quella acquisita per effetto dell’operazione straordinaria.
  • Il credito IVA del gruppo, infine, generatosi nel periodo d’imposta 2018, potrà essere utilizzato, in compensazione, con le eccedenze di debito trasferite nel corso del 2019 dalle società già partecipanti alla procedura avviata nel 2017.

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