Non più applicate le limitazioni del diritto al riporto dell’eccedenza ACE

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L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 52, pubblicata il 13 febbraio, permette a una controllante di non applicare più, in occasione della fusione per incorporazione della controllata, le limitazioni del diritto al riporto della sola eccedenza inerente l’aiuto alla crescita economica maturata da quest’ultima (art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011).
  • A detta dell’Amministrazione finanziaria determinate circostanze, quali: “a) l’attività di locazione di immobili strumentali veniva svolta dall’incorporata prevalentemente nei confronti dell’incorporante; b) la coincidenza del rappresentante legale delle due società in un’unica persona, il Sig. …, che già  percepiva il compenso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’incorporante [la Società]; c) l’assenza di un’attività operativa da  parte dell’amministratore unico ritenuta rilevante e meritevole di un compenso separato.”, “giustificano l’assenza in bilancio di costi per l’amministrazione della BETA e, in generale, la mancanza di costi del personale esclusivamente ai fini della verifica del relativo indice di vitalità economica di cui all’art. 172, comma 7, del T.U.I.R.”.

  • Alla luce di tutto questo, il Fisco, “non potendo desumere – sulla base della sola rappresentata circostanza della mancanza di costi del personale – la qualifica della BETA come bara fiscale e/o come un soggetto depotenziato in vista dell’operazione straordinaria (all’esito della quale si intende riportare l’indicata eccedenza ACE)” affermano che la domanda di disapplicazione, nei confronti della sola BETA, delle limitazioni di cui all’art. 172, comma 7, del T.U.I.R. in relazione alla descritta fusione, “possa essere accolta in base e nei limiti delle considerazioni svolte”.

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