Determinazione del credito d’imposta per attività R&S

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La Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.73, resa pubblica il 13 marzo, stabilisce che anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativa ai singoli periodi agevolati, a prescindere dal processo di ammortamento.
Il quesito era sorto da un interpellante il quale chiede se i costi sostenuti nel corso degli anni 2012-2017 per la realizzazione di alcuni brevetti possano essere considerati, per la determinazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, tutti di competenza dell’anno 2018 – ovvero anno di definizione della fase progettuale e di acquisizione dei brevetti stessi – sia per la determinazione della media triennale sia per il calcolo dell’incremento dei costi in ricerca e sviluppo rispetto a tale media.
In ambito contabile, parlando di costi affrontati per la realizzazione del brevetto industriale funzionale alla realizzazione del prodotto, l’istante ha capitalizzato i costi descritti senza effettuare il relativo ammortamento.
L’Interpellante, predisponendo successivamente una documentazione integrativa, ha chiarito che i costi capitalizzati sono stati sottoposti ad ammortamento dal periodo di imposta 2018, dal momento in cui il brevetto è venuto a compimento. Il principio seguito dall’istante, quindi, considera la media triennale di riferimento per l’incremento delle spese pari a zero e, pertanto, l’importo dell’incremento di competenza dell’anno 2018 pari alla somma complessiva sostenuta per i costi di ricerca e sviluppo.
La Fiscalità Generale rifiuta tale principio: “Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi sancito dall’art. 109 del T.U.I.R. – hanno chiarito le Entrate nella Risposta –  anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento (…) I costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media ai sensi del richiamato articolo 109”.

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