Nessuna esclusione da onere esterometro

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L’Agenzia dell’Entrate, ricorrendo alla Risposta n.85 del 27 marzo 2019, stabilisce che, a differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, la trasmissione dell’esterometro è onere di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Nel documento è inoltre chiarito che, per l’adempimento dell’obbligo comunicativo, è rilevante esclusivamente la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, a prescindere dalla natura dello stesso, e, non rileva il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria prende spunto dalla richiesta di un operatore economico di diritto inglese il quale, in quanto sottoposto al regime dettato per le “piccole imprese” non è un soggetto passivo ai fini IVA ed è sprovvisto del c.d. “VAT number”.
Dato che presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani, chiede di conoscere se quest’ultimi abbiano o meno l’obbligo di trasmettere i dati relativi a dette operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (“esterometro”).
L’Amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, afferma che, non essendo applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010 relativamente alla presentazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT, i soggetti passivi d’imposta italiani hanno di fatto l’obbligo della comunicazione. L’Erario precisa che “Presumibilmente il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE – che devono essere documentati con autofattura (cfr. art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) – non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione del più volte citato art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015”.

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