Restrizioni bonus R&S

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La Risposta n. 86, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 27 marzo 2019, ha corretto la precedente Risposta n. 73, del 13 marzo 2019, per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. n. 145/2013.
Pur non modificando il chiarimento principale, ovvero sulla concorrenza dei costi capitalizzati alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento, le rettifiche dell’Erario precisano il perimetro delle spese agevolabili.
In definitiva, con il documento di modifica è chiarito che “i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto art. 3, assumono rilevanza, tanto ai fini della calcolo della media storica e tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato “…solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio” (la precedente versione affermava: “In relazione alle spese agevolabili, è il caso di precisare che il costo del brevetto concorrere alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all’impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili”).

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