Pagamento professionisti abilitati ad assistenza fiscale

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Come noto, a partire dal 2017, l’Istituto di Previdenza ha accentrato la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale ex D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come anche il pagamento delle fatture dei liberi professionisti convenzionati che abbiano raccolto e trasmesso le dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e le dichiarazioni di responsabilità per l’invalidità civile (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps).
Il Messaggio n. 1491 dell’11 aprile 2019, prediposto dall’INPS delinea le modalità di pagamento dei professionisti di assistenza fiscale.
Pertanto i versamenti per il servizio RED sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni, mentre quelli per il servizio INV CIV sono gestiti dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni.
Tutti i soggetti convenzionati hanno l’obbligo di inviare le fatture riferite alle attività dal 2017, solo telematicamente, alla Struttura centrale competente (quindi sono escluse le Strutture territoriali).
I professionisti che erroneamente inviano le domande di pagamento alla Struttura territoriale fanno riferimento alle Strutture centrali competenti per la ritrasmissione con il sistema di interscambio (SDI).
La fattura elettronica dovrà essere stilata seguendo le istruzioni del documento “Convenzioni-Contratti-Riferimento Amministrazione”, pubblicato sul sito INPS.
Infine si dovrà riportare, oltre al codice univoco “UF5HHG”:
  • il codice 0038 se la fattura è riferita alle attività per il servizio INV CIV;
  • il codice 0013 se la fattura è riferita alle attività per il servizio RED.

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