La Fiscalità Generale presenta ulteriori chiarimenti relativi ai dubbi dei contribuenti sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.La Risposta n. 133, cui è ricorsa l’Agenzia, risponde ad un interpello avanzato da un contribuente che esercita l’attività di mediazione immobiliare, attualmente titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl, nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa; l’attività esercitata è riconducibile a quella della società in cui possiede la partecipazione.
L’istante precisa di aver oltrepassato la soglia dei ricavi prevista per poter usufruire del regime dei minimi, nel corso del periodo d’imposta 2018 e, quindi, si interroga se, alla luce dell’assenza di una disposizione normativa transitoria che preveda una finestra temporale atta a permettere al contribuente di poter rimuovere in tempo utile le cause ostative, possa operare nel corrente anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale con il nuovo regime forfettario.
Il Fisco ricorda che delucidazioni in merito sono presenti nella Circolare 9/E/2019, in cui è chiarito che, perché operi la causa ostativa, c’è bisogno della compresenza:
- 1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
- 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.