Scomputo ravvedimento liti pendenti

Home   /   Scomputo ravvedimento liti pendenti
L’Agenzia delle Entrate mediante la Risposta n. 141 pubblicata il 14 maggio ha stabilito che le somme versate a seguito del ravvedimento operoso, ritenuto improduttivo di effetti dalla stessa Amministrazione finanziaria, si possono scomputare dalle somme dovute aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria.
Opportunità del chiarimento è stato offerto dal caso di un stante il quale ha versato tramite ravvedimento quanto contestato dagli Uffici con PVC in merito a delle violazioni relative alla fruizione del credito d’imposta per la ricerca scientifica. Contestualmente al versamento gli veniva notificato l’atto di recupero delle somme in parola. Il Fisco, impugnato l’atto, nelle proprie controdeduzioni, ha pensato fosse inefficace il ravvedimento in quanto eseguito lo stesso giorno della notifica dell’atto di recupero. Volendo aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6 DL 119/2018), il contribuente chiede all’Amministrazione Finanziaria le modalità di recupero di quanto già versato con il ravvedimento, ricorrendo alla compensazione in sede di definizione o presentando successiva richiesta di rimborso.
Il Fisco afferma che l’importo versato dall’istante in sede di ravvedimento operoso, in contestazione, sia scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili.

Archivio