La Circolare n. 10/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce numerose risposte relativamente alla definizione delle controversie pendenti. Ad esempio stabilisce che, in caso di controversia relativa a un atto di recupero del credito d’imposta in cui la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, sia stata impugnata solo dall’Ufficio e il contribuente abbia versato medio tempore il tributo, la lite è definibile senza pagare alcun importo, atteso che il rapporto relativo al credito d’imposta è stato interamente definito con il versamento. La definizione agevolata della lite è possibile senza il pagamento di alcun importo anche quando la definizione del tributo sia relativo al fatto che, con l’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, sia stato accolto l’appello dell’Ufficio.
Il testo si esprime sui dubbi sollevati agli Uffici dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti e si pone in continuità con i chiarimenti forniti con la Circolare 1° aprile 2019 n. 6/E.
Chiarisce poi in merito al caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires, prima, cioè, dell’unificazione degli atti impositivi introdotta dall’art. 40-bis DPR 600/1973.
L’Amministrazione, a tal proposito, chiarisce che, qualora il giudizio instaurato dalla consolidante risulti sospeso dalla CTP in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull’imposta “teorica” dovuta.
Concluso il perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.