Nuovi codici tributo addizionale IRES per Intermediari finanziari

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Come noto, agli intermediari finanziari, eccezion fatta per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare, e alla Banca d’Italia, l’aliquota IRES è applicata con una addizionale del 3,5%. Per identificare i versamenti di questa addizionale dai versamenti dell’IRES ordinaria, l’Amministrazione Finanziaria ha generato due specifici codici tributo (Ris. AE 16 maggio 2018 n. 49/E).
I nuovi codici, da inserire nel Modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto, sono:
  • “2041” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – art. 1, c. 65, L. 28 dicembre 2015 n. 208”;
  • “2042” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 65, L. 28 dicembre 2015 n. 208”.

Relativamente ai pagamenti a titolo di saldo, si fa ricorso al codice tributo esistente “2025” secondo la nuova ridenominazione:
  • “2025” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Saldo – art. 1, c. 65, L. 28 dicembre 2015 n. 208”.
Durante la compilazione del modello F24, i nuovi codici si trovano nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Al codice tributo “2025” si può far ricorso anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per i codici tributo “2025” e “2041”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” si riportano le informazioni inerenti l’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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