Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante il DM 10 maggio 2019, pubblicato in GU 18 maggio 2019 n. 115, ha illustrato le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.Relativamente alle cessioni individuate non scattano le previsioni che a partire dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 qualora il volume di affari risulti non inferiore a 400mila euro), sostituiscono l’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale con la memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati giornalieri (D.Lgs. n. 127/2015).
Il nuovo onere non è previsto per:
- le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, attraverso qualsiasi mezzo esercitato, per cui i biglietti di trasporto (inclusi quelli di biglietterie automatiche), svolgono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni collegate e connesse, come anche le operazioni marginali, processate relativamente a quelle riportate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi siano inferiori all’1% del volume di affari del 2018) – fino al 31 dicembre 2019;
- le operazioni svolte a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Ne consegue che le operazioni riportate si potranno continuare ad annotare all’interno del registro corrispettivi. I soggetti che le svolgono riamangono di procedere con la memorizzazione e trasmissione telematica.