Rateazione carichi enti locali

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Il Ministero di Economia e Finanza, mediante il Decreto 12 giugno 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale 153 del 2 luglio 2019), afferma che l’ente locale, a pena di decadenza, deve avanzare istanza di rateazione all’agente della riscossione entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti.
Il documento di prassi inerisce le procedure per la concessione della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria in favore degli enti locali.
I comuni e le province che utilizzano, mediante deliberazione consiliare, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno facoltà di avanzare richiesta all’agente della riscossione per la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali.
Questa possibilità riguarda i carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese  dall’ente nel piano di riequilibrio.
Preliminarmente alla richiesta di rateazione, l’ente locale comunica all’agente della riscossione i carichi che intende rateizzare, nonché il numero di rate mensili in cui vuole dividere il pagamento.
Entro 15 giorni, l’agente valuterà i carichi indicati dall’ente predisponendo lo schema del piano di ammortamento a rate costanti. L’ente locale avanzerà istanza di rateazione entro 30 giorni dall’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, pena la decadenza.

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