Guida Contenzioso tributario

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L’Amministrazione Finanziaria, lo scorso 3 luglio, ha reso disponibile la guida dal titolo “Contenzioso tributario”, mediante la quale l’Ente presenta le principali novità in materia di ricorso tributario e il processo tributario telematico.
Le Entrate ricordano che, tra le novità che hanno visto la luce negli ultimi anni riguardo la normativa sul contenzioso, c’è che, dal 1° gennaio 2016, relativamente alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso determina anche effetti del reclamo e può presentare anche una dettagliata proposta di mediazione, ovvero di rideterminazione degli importi dovuti.
Per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l’area di applicazione del reclamo è stato estesa alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
Ulteriori importanti novità:
  • apertura dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione come anche alle controversie in materia catastale;
  • inserimento della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado;
  • la possibilità di conciliare anche controversie per cui è necessaria la procedura del reclamo e della mediazione;
  • le variazioni al regime delle spese di lite;
  • l’incremento a 3.000 euro del valore della controversia che garantisce al contribuente la possibilità di stare in giudizio senza assistenza tecnica;
  • l’inserimento dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale tra i difensori abilitati, anche se esclusivamente per le controversie dei propri assistiti generate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza;
  • l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente;
  • l’inserimento del ricorso “per saltum”, ovvero la possibilità di impugnare una sentenza pronunciata da una Commissione tributaria provinciale, dopo un accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.
Si ricorda che, per tutte le liti tributarie, permangono due gradi di giudizio di merito: quello dinanzi alla CTP e quello dinanzi alla CTR. Avverso le sentenze della CTR è possibile ricorrere alla Corte di cassazione.

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