Niente IRAP per professionista con due dipendenti part-time

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La Suprema Corte mediante la sentenza 18003 dell’8 luglio 2019, ha stabilito che qualora il professionista si avvalga della collaborazione di due persone, entrambe con contratto part time, queste attività possono essere assimilate ad una sola attività lavorativa a tempo pieno ed esentare dal pagamento dell’IRAP .
Gli Ermellini hanno precisato che il requisito dell’autonoma organizzazione si presenta allorché il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità; poi, allorché ci siano impegni beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni  di segreteria o meramente esecutive.
Interessa il professionista l’onere di prova dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto.

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