Bonus ristrutturazione e bonus mobili

Home   /   Bonus ristrutturazione e bonus mobili
L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n.265 del 18 luglio, ha stabilito che ha facoltà di godere della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cd. “bonus mobili” (artt.16-bis DPR n. 917/1986; art. 16, c.2, DL n. 63/2013) il contribuente che abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente.
Secondo le Entrate, infatti, gli interventi del caso di specie possono godere delle due agevolazioni.
Il motivo di tale decisione risiede nei chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, secondo cui “le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell’art. 3 del DPR 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”(Parere CSLP 16 luglio 2015). Ad avviso del C.S.L.P., dalle richiamate modifiche, consegue che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”. Di conseguenza, secondo il C.S.L.P. “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) finalità”.

Archivio