Nel Decreto Fiscale 2020, all’art. 1, (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) viene sancito che chiunque, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, Legge n. 212/2000, si accolli il debito d’imposta, è costretto a effettuare il pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare il pagamento stesso con i propri crediti.I pagamenti processati violando il predetto divieto saranno ritenuti come non avvenuti, con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 471/1997.
Infatti il comma 4 stabilisce che con atti di recupero, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
- all’accollante le sanzioni di cui all’art. 13, commi 4 o 5, D.Lgs. n. 471/1997;
- all’accollato la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997;
- e che accollante e accollato hanno il dovere in solido per l’imposta e gli interessi. Da sottolineare che le modalità tecniche di attuazione della nuova disposizione saranno definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.