Detrazione IVA per acquisti di carburante tramite compensazione per Imprese di autotrasporto associate

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La Risposta n.19 del 14 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese di autotrasporto  associate, detraggono l’IVA e deducono il costo per gli acquisti di carburante anche nel caso in cui l’estinzione del debito si attui nell’ambito di un rapporto di conto corrente.
La richiesta dell’impresa istante, era relativa al fatto che il rapporto di conto corrente tra l’ente e le imprese di autotrasporto associate non potesse rappresentare inadempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione.
Le Entrate, proprio grazie alla Risposta a consulenza giuridica n. 19, pubblicata il 15 novembre, ha chiarito che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nel caso in cui risultino svolte solo attraverso carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Secondo quanto previsto nel contratto di conto corrente, stipulato dalle parti nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, l’Agenzia ritiene che l’impresa non svolga il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto dall’ente associativo (consorzio o cooperativa). Pertanto, non essendoci il pagamento al momento dell’acquisto, l’Agenzia ritiene che l’impresa non sia soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell’IVA, ma solo in secondo momente, per quanto concerne il pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.
L’Amministrazione Finanziaria, quindi condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante purché:
  • l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
  • i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
  • i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
  • i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.

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